(Pubblicata nel suppl. n. 1, al Bollettino ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 29 aprile 2008)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  presidente  della
provincia  emana,  con  suo  decreto,  i regolamenti deliberati dalla
giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  punto  1)  del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla
giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione
delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
   Visto l'art. 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nel
quale  e'  stabilito che per soddisfare particolan esigenze derivanti
da  situazioni  di  emergenza la giunta provinciale e' autorizzata ad
istituire servizi di reperibilita' da attuare al di fuori del normale
orario  d'ufficio  ai  quali  sono  comandati a turno i dipendenti in
relazione  ai  compiti  di istituto. La reperibilita' comporta per il
dipendente  l'obbligo  di  rendersi  disponibile in ogni momento e di
recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata;
   Visto  il  decreto  del presidente della provincia n. 2-12/Leg. di
data  2 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2004,
registro  n.  1,  foglio  n.  1 e pubblicato nel bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 30 marzo 2004, avente per
oggetto  «Nuovo regolamento del servizio di reperibilita' provinciale
per i fini dell'attivita' di protezione civile»;
   Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 2798 di data 14
dicembre  2007  e n. 806 di data 4 aprile 2008, con le quali e' stato
approvato  il  regolamento  avente  ad  oggetto:  «Modificazioni  del
decreto  del  presidente  della  provincia 2 marzo 2004, n. 2-12/Leg.
(Nuovo  regolamento  del  servizio di reperibilita' provinciale per i
fini dell'attivita' di protezione civile)»,

                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
           Modifica dell'art. 1 del decreto del presidente
             della provincia 2 marzo 2004, n. 2-12/Leg.

   1.  L'art.  1  del  decreto del presidente della provincia 2 marzo
2004, n. 2-12/Leg., e' sostituito dal seguente:
   «Art.  1  (Oggetto  del  regolamento).  - 1. In relazione a quanto
disposto  dall'art. 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12,
il  presente  regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di
reperibilita'  reso  dal personale dipendente dalla provincia ai fini
dell'attivita'   di   protezione   civile,   per   garantire  in  via
continuativa 24 ore su 24:
    a) il supporto alla centrale di allertamento del corpo permanente
dei  vigili  del  fuoco, di seguito denominata «centrale 115», per la
prima  valutazione  e  per le decisioni riguardanti la gestione delle
emergenze;
    b)  l'attivazione degli interventi indifferibili per fronteggiare
gli eventi dannosi o pericolosi imminenti o in atto.».
 
          Avvertenza:
             Le  note,  redatte  a  cura  del Dipartimento protezione
          civile  e tutela del territorio della Provincia Autonoma di
          Trento,  di  seguito  riportate,  non incidono sul valore e
          sull'efficacia   del  regolamento  annotato  e  degli  atti
          trascritti.
          Nota alle premesse.
             L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          agosto  1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico
          delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
          per  il  Trentino-Alto  Adige», come modificato dall'art. 4
          della legge costituzionale 31 gennaio 200l, n. 2, dispone:
             «Art.  53.  Il presidente della provincia emana, con suo
          decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.».
             L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          agosto  1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico
          delle  leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale
          per il Trentino-Alto Adige», dispone:
             «Art. 54. Alla giunta provinciale spetta:
              1)  la  deliberazione dei regolamenti per la esecuzione
          delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
              2)  la deliberazione dei regolamenti sulle materie che,
          secondo  l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta'
          regolamentare delle province;
              3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di
          interesse provinciale;
              4)  l'amministrazione  del  patrimonio della provincia,
          nonche'  il  controllo  sulla  gestione di aziende speciali
          provinciali per servizi pubblici;
              5)  la  vigilanza  e  la  tutela  sulle amministrazioni
          comunali,  sulle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
          beneficenza,  sui  consorzi  e  sugli altri enti o istituti
          locali,  compresa la facolta' di sospensione e scioglimento
          dei  loro  organi  in  base alla legge. Nei suddetti casi e
          quando  le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi
          motivo  di  funzionare spetta anche alla giunta provinciale
          la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella
          provincia  di  Bolzano,  nel  gruppo  linguistico che ha la
          maggioranza  degli  amministratori  in seno all'organo piu'
          rappresentativo  dell'ente.  Restano riservati allo Stato i
          provvedimenti  straordinari  di  cui  sopra allorche' siano
          dovuti  a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano
          a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
              6)  le  altre attribuzioni demandate alla provincia dal
          presente  Statuto o da altre leggi della Repubblica o della
          Regione;
              7)  l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di
          competenza  del  consiglio da sottoporsi per la ratifica al
          consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.».
             L'art.  83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
          (Nuovo  ordinamento  dei  servizi  e  del  personale  della
          provincia autonoma di Trento), dispone:
                                   Art. 83.
                                 Reperibilita'
             Per   soddisfare   particolari   esigenze  derivanti  da
          situazioni   di   emergenza,   la   giunta  provinciale  e'
          autorizzata   ad  istituire  servizi  di  reperibilita'  da
          attuare  al di fuori del normale orario d'ufficio, ai quali
          sono comandati a turno i dipendenti in relazione ai compiti
          di  istituto.  Il  contingente di personale che puo' essere
          destinato ai turni di reperibilita' non puo' superare l'uno
          per cento della dotazione organica complessiva.
             I  turni di reperibilita' non possono superare la durata
          settimanale   per  ciascun  dipendente,  salvo  particolari
          situazioni   da  specificare  nel  regolamento  di  cui  al
          successivo      comma,     fermo     restando     l'obbligo
          dell'avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.
             La reperibilita' comporta per il dipendente l'obbligo di
          rendersi   disponibile   in   ogni  momento  e  di  recarsi
          immediatamente  nel  luogo  di  lavoro in caso di chiamata.
          Ulteriori   modalita'   verranno   stabilite  dalla  giunta
          provinciale.