(Pubblicata nel suppl. n. 1, al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 29 aprile 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto l'art. 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nel quale e' stabilito che per soddisfare particolan esigenze derivanti da situazioni di emergenza la giunta provinciale e' autorizzata ad istituire servizi di reperibilita' da attuare al di fuori del normale orario d'ufficio ai quali sono comandati a turno i dipendenti in relazione ai compiti di istituto. La reperibilita' comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata; Visto il decreto del presidente della provincia n. 2-12/Leg. di data 2 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2004, registro n. 1, foglio n. 1 e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 30 marzo 2004, avente per oggetto «Nuovo regolamento del servizio di reperibilita' provinciale per i fini dell'attivita' di protezione civile»; Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 2798 di data 14 dicembre 2007 e n. 806 di data 4 aprile 2008, con le quali e' stato approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modificazioni del decreto del presidente della provincia 2 marzo 2004, n. 2-12/Leg. (Nuovo regolamento del servizio di reperibilita' provinciale per i fini dell'attivita' di protezione civile)», Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'art. 1 del decreto del presidente della provincia 2 marzo 2004, n. 2-12/Leg. 1. L'art. 1 del decreto del presidente della provincia 2 marzo 2004, n. 2-12/Leg., e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto del regolamento). - 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di reperibilita' reso dal personale dipendente dalla provincia ai fini dell'attivita' di protezione civile, per garantire in via continuativa 24 ore su 24: a) il supporto alla centrale di allertamento del corpo permanente dei vigili del fuoco, di seguito denominata «centrale 115», per la prima valutazione e per le decisioni riguardanti la gestione delle emergenze; b) l'attivazione degli interventi indifferibili per fronteggiare gli eventi dannosi o pericolosi imminenti o in atto.».
Avvertenza: Le note, redatte a cura del Dipartimento protezione civile e tutela del territorio della Provincia Autonoma di Trento, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota alle premesse. L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 200l, n. 2, dispone: «Art. 53. Il presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.». L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», dispone: «Art. 54. Alla giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; 3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo piu' rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorche' siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.». L'art. 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), dispone: Art. 83. Reperibilita' Per soddisfare particolari esigenze derivanti da situazioni di emergenza, la giunta provinciale e' autorizzata ad istituire servizi di reperibilita' da attuare al di fuori del normale orario d'ufficio, ai quali sono comandati a turno i dipendenti in relazione ai compiti di istituto. Il contingente di personale che puo' essere destinato ai turni di reperibilita' non puo' superare l'uno per cento della dotazione organica complessiva. I turni di reperibilita' non possono superare la durata settimanale per ciascun dipendente, salvo particolari situazioni da specificare nel regolamento di cui al successivo comma, fermo restando l'obbligo dell'avvicendamento del personale addetto ai turni stessi. La reperibilita' comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata. Ulteriori modalita' verranno stabilite dalla giunta provinciale.